Articoli tecnici - Sicurezza sul lavoro, Certificazione Energetica degli Edifici e Acustica Ambientale

Studio MD-ENERGY
Dott. Domenico MARINO
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LA PRESTAZIONE ENERGETICA
La prestazione energetica degli edifici è determinata sulla base della quantità di energia necessaria annualmente per soddisfare le esigenze legate a un uso standard dell’edificio e corrisponde al fabbisogno energetico annuale globale in energia primaria per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria e, nel settore non residenziale, per l’illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili.
Il fabbisogno energetico annuale globale si calcola come energia primaria per singolo servizio energetico (riscaldamento, raffrescamento estivo, acqua calda), con intervalli di calcolo mensile. Con le stesse modalità si determina l’energia da fonte rinnovabile prodotta all’interno del confine del sistema.
È possibile operare la compensazione tra i fabbisogni energetici e l’energia da fonte rinnovabile prodotta e utilizzata all’interno del confine del sistema (in situ) quando ricorrano solo per contribuire ai fabbisogni del medesimo vettore energetico, a esempio:
–– elettricità con elettricità;
–– energia termica con energia termica.
La compensazione può coprire per intero (totale) il corrispondente fabbisogno o vettore energetico.
Nel calcolo del fabbisogno energetico annuale globale l’eventuale energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile in eccedenza ed esportata in alcuni mesi, non può essere computata a copertura del fabbisogno nei mesi nei quali la produzione sia invece insufficiente.
L’energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile non può essere conteggiata ai fini del soddisfacimento di consumi elettrici per la produzione di calore con effetto Joule, come a esempio: stufette elettriche, scaldacqua elettrici e così via.
Mentre l’energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile può essere conteggiata per contribuire al soddisfacimento dei seguenti fabbisogni energetici dell’edificio:
a) in caso di riscaldamento e/o produzione di acqua calda sanitaria con l’utilizzo di una caldaia, fino a copertura dei consumi di energia elettrica per gli ausiliari;
b) in caso di riscaldamento e/o raffrescamento e/o produzione di acqua calda sanitaria con l’utilizzo di una pompa di calore elettrica, fino a copertura di tutti i consumi elettrici relativi all’utilizzo di tale macchina a esclusione dell’energia assorbita da eventuali resistenze di integrazione alla produzione di calore utile per l’impianto;
c) in caso di impianto di ventilazione meccanica controllata, fino alla copertura dei consumi relativi agli ausiliari elettrici;
d) nel settore non residenziale, fino a copertura anche dei consumi per l’illuminazione.
I fattori di conversione in energia primaria del vettore energetico utilizzato sono riportati nella seguente tabella:


Il fattore di conversione in energia primaria totale fP,tot è pari a:

dove:
fP,nren è il fattore di conversione in energia primaria non rinnovabile;
fP,ren è il fattore di conversione in energia primaria rinnovabile.



AMBITO DI APPLICAZIONE

Il decreto definisce i seguenti ambiti di applicazione:
  • Nuova costruzione
Per edificio di nuova costruzione si intende l’edificio il cui titolo abilitativo sia stato richiesto a far data dal 1 ottobre 2015.
  • Demolizione e ricostruzione
Edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione, qualunque sia il titolo abilitativo necessario.
  • Ampliamento e sopra elevazione
L’ampliamento di edifici esistenti, ovvero i nuovi volumi edilizi con destinazione d’uso di cui al D.P.R. n. 412/1993, sempre che la nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 m3.
L’ampliamento può essere connesso funzionalmente al volume preesistente o costituire, a sua volta, una nuova unità immobiliare (definita come “parte progettata per essere utilizzata separatamente” dall’allegato A del D.Lgs. n. 192/2005).
  • Ristrutturazioni importanti di primo livello
L’intervento, oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio.
  • Ristrutturazioni importanti di secondo livello
L’intervento interessa l’involucro edilizio con un incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e può interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva.
  • Riqualificazione energetica di un edificio
Interventi che coinvolgono una superficie inferiore o uguale al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore.

i soli casi esclusi dall’ambito di applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica sono:
a) gli interventi di ripristino dell’involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (quali la tinteggiatura), o il rifacimento di porzioni d’intonaco che interessino una superficie inferiore al 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
b) gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti.
Per ciascun ambito di applicazione sono stabilite le prescrizioni da ottemperare e le verifiche da rispettare.

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